I Magazzini Generali
Anche da una vecchia copia del “REGOLAMENTO e TARIFFE” dei Magazzini Generali di Foggia, 1892, stampata a Foggia dalla tipografia Leone, composta di ventitre paginette, è possibile sapere com’era la nostra città di una volta, come, e di cosa, viveva la sua gente.
Il “Regolamento e Tariffe” è composto da 54 articoli facenti capo ai diversi titoli:
– DISPOSIZIONI GENERALI (Artt. 1 – 16)
– ENTRATA DELLE MERCI (Artt. 17 – 25)
– USCITA DELLE MERCI (Artt. 26 – 30)
– VENDITA ALL’ASTA PUBBLICA (Artt. 31 – 44)
– DIRITTI di MANUTENZIONE, di MAGAZZINAGGIO E DI SICURTA’ CONTRO L’INCENDIO (Artt. 45 – 52)
– DISPOSIZIONI D’ORDINE (Artt. 53 – 54)
Art. 1 – I Magazzini Generali di Foggia, costituiti come per legge, mettono a disposizione del pubblico lo Stabilimento sito in Foggia a destra della via Foggia-Manfredonia in tutti i suoi compresi ed aree scoverte. Inoltre offrono locali speciali per depositi di oli minerali, alcool ed altre materie infiammabili, e fosse per depositi di grani ed altri cereali.
Art. 2 – I detti Magazzini Generali ricevono le merci ammissibili in deposito, estere o nazionali, soggette o non a diritti doganali o di dazio di consumo, anche con facoltà di riesportazione.
Art. 3 – L’Amministrazione è responsabile della custodia delle merci, non della dispersione di liquidi, né della frattura degli oggetti fragili, né delle avarie provenienti dai vizi della cosa, da difetto di condizionamento , d’imballaggio o di forza maggiore, né di quelle risultanti dalla visita del Dazio di Consumo e della Dogana.
Art 10 – I diritti di magazzinaggio si percepiranno in base alla qualità, al peso o numero della merce ed alla durata del deposito, o in base alla superficie. La misura del magazzinaggio della prima specie viene definita a quindicina, sul peso lordo riconosciuto, o sul numero, ed in base a prestabilita tariffa. Le frazioni di quindicina o di quintale contano per intero.
Il magazzinaggio della seconda specie è fissato per metro quadrato, calcolandosi il fitto sulla totale superficie di un dato magazzino, ancorché non tutto occupato. Il locatore dovrà dichiarare la natura delle merci che egli intende deporre in detto magazzino ed ottenere il consenso dell’Amministrazione.
Art. 53 – I Magazzini saranno aperti tutti i giorni non festivi, secondo la stagione, tenendo conto degli orari di ufficio della Dogana, e giusta l’art. 38 del Regolamento del 4 Maggio 1873.
La loro ubicazione è chiara, e si può dire ancora “attuale”, parchè parte di essi, rimaneggiati e ristrutturati, è ancora su Via della Repubblica, con alle spalle il “Parcheggio della Maddalena”, partendo quindi dall’angolo di Via Saverio Altamura (ora c’è un piccolo bar), preceduto da un’edicola di giornali sul marciapiede, fino all’angolo di Vico al Piano (termina con un negozio di abbigliamento a cui si accede scendendo qualche scalino, prima ancora officina vendita e ricambio gomme per auto).
Proprio di fronte, l’ex Piano delle Fosse, che partiva dalla Chiesa di San Giovanni Battista e passando per la zona dell’attuale Piazza San Francesco arrivava a Via Santa Maria della Neve. L’esistenza del Piano delle Fosse precede di molto nel tempo quella dei Magazzini Generali, ma dal Regolamento si capisce che all’epoca (1892) le Fosse erano parte integrante dello “stabilimento” dei Magazzini Generali. Ben inteso non parliamo delle Fosse di privati agricoltori-produttori, ma di un certo numero di esse che erano nella disponibilità pubblica.
Quindi strategica risultava la collocazione dello stabilimento: al limite della città, fuori porta (Grande), sulla strada per Manfredonia (porto), nelle prossimità del nodo ferroviario, di fronte alle Fosse granarie dove operavano due compagnie di “sfossatori” addette alle operazioni di conservazione e prelievo del grano, quella di San Rocco e quella di Santo Stefano, che si richiamavano alle omonime chiese, devoti e curatori delle stesse: San Rocco, quella attuale, Santo Stefano ai ferri, nei pressi di San Giovanni Battista abbattuta intorno al 1840 e poi ricostruita in Via Giovani Urbano.
Le due compagnie erano formate ciascuna da ventiquattro “sfossatori”, comprendenti un caporale, un sottocaporale e uno scrivano. Per le garanzie di onestà che a questo tipo di lavoratori venivano richieste, gli stessi erano nominati direttamente dal ceto dei commercianti e da quello degli agricoltori-produttori.
Foggia all’epoca era collegata via ferrovia a Pescara (novembre 1863), ad Ancona (aprile 1864), a Trani (agosto 1864), a Caserta (maggio 1870), a Manfredonia (luglio 1885).
Il Regolamento prosegue con le Tariffe e, per ogni 100 Kg., riporta in lire il magazzinaggio per ogni mese, in entrata e in uscita; il secondo quasi sempre più elevato del primo. Queste le categorie merceologiche considerate:
Alcool in barili o botti; Acidi in botti, casse o damigiane; Amido; Acciaio al coperto; Avena;
Caffè e cacao; Canape; Carbone minerale; Cuoi e Pelli; Carta da scrivere o da disegno; Carta per imballaggio e cartoni; Catrame; Cera in botte; Colla di pesce; Chincaglierie sfuse e in casse; Colori per pitture; Cotone sodo in balle pressate;
Droghe (garofalo, cannella, ecc.)
Essenze;
Farina; Fave; Ferro al coverto e allo scoverto; Filati in balle pressate; Ferrarecce; Formaggi di lusso o comuni; Frutti secchi;
Ghisa allo scoverto; Grano nelle fosse, in sacchi o in granai; Granoni, Gomme grezze;
Lane; Legnami da fuoco, da costruzione o da ebanisteria; Legumi secchi in sacchi; Lino in balle; Liquirizia;
Macchine montate o a pezzi; Marmi e macine; Materiali da costruzione; Medicinali; Miele e melazzo; Mobili per metro quadrato;
Olii in fusti o cisterne; Orzi;
Pepe e pimento; Prodotti chimici industriali; Profumerie; Paste di frumento; Pece; Pesci secchi o in salamoia; Petrolio; Piombo;
Rame; Riso;
Sego; Saponi comuni; Semi diversi; Steariche; Sugna in barili o in vesciche; Stagno;
Terre cotte e mattoni; Tessuti;
Vegetali; Vetri, terraglie e vasellami sfusi o in casse, bottiglie vuote; Vini;
Zolfo; Zucchero.
La possibilità di stoccare lane in questo Stabilimento induce a pensare che fosse dotato di appositi locali, “fondaci”, ad uso pubblico, come moti altri di proprietà privata, usati direttamente o che si concedevano in fitto, erano disseminati per la città. L’operazione di conservazione della lana, confezionata in “balloni”, era detta “infondacare”, quella di prelievo “sfondacare”.
In città queste operazioni venivano eseguite da particolari lavoratori riuniti in “paranze”: Aquila Nera, Aquila Bianca, Castel di Sangro e Sulmona. Anche questi lavoratori, per la particolarità della loro attività, venivano prescelti dal ceto dei massari e dei commercianti.
A seguire la “TARIFFA SPECIALE” per grani, granoni, fave, avena e orzi nelle fosse o nei magazzini; per le lane, per i vini nazionali ed esteri, e per i tessuti (in balle pressate con cerchi di ferro o in casse: cotone, lini, canape, misti, di lana, lana e cotone, lana e seta, seteria, bonetteria, biancheria, merceria ed articoli di moda). Anche per queste è riportato in lire il magazzinaggio per ogni mese, in entrata e in uscita. L’uscita è prevista sia “per carro”, che “per vagone”.
Il REGOLAMENTO si conclude con ulteriori tredici punti dedicati a:
– Magazzinaggio (da 1 a 4)
– Manutenzioni (da 5 a 9)
– Assicurazione contro l’incendio (10)
– Avvertenze (da 11 a 13)
Per manutenzione d’entrata (punto 5) s’intende: prendere le merci dai veicoli, di qualunque natura, pesarle e bilico, e stivarle nei magazzini o metterle nelle fosse. Per manutenzione d’uscita s’intende: prendere le merci depositate nei Magazzini, pesarle a bilico, e caricarle sui veicoli di qualunque natura.
La pesatura poteva essere richiesta, dal depositante, a bilico, a bascula o a stadera. Ma il Regolamento stabiliva che la modalità di pesatura in uscita doveva essere uguale a quella adottata in entrata.
La manutenzione comprendeva, a richiesta, l’insaccatura e la legatura dei sacchi o cucitura, la marcatura delle botti e dei sacchi, e ancora la paleggiatura dei cereali e la crivellatura.